Statuto

A breve sarà inserito un nuovo statuto conforme alla nuova legislazione degli Enti Terzo Settore.

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del C.C. una fondazione denominata – Fondazione “LA PILETTA ONLUS” La qualifica “Onlus”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997.

ARTICOLO 2 – SEDE
La sede della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Essa è attualmente a Povegliano V.se, Cap 37064, in via A. De Gasperi 3. La Fondazione opererà nel territorio della Regione del Veneto e nell’ambito delle materie attribuite alla Regione. Al fine di meglio realizzare le finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie – amministrative e operative, purché nel Veneto. La Fondazione ha durata illimitata nel tempo. Non costituisce modifica statutaria il cambiamento di sede legale nell’ambito dello stesso comune.

ARTICOLO 3 – FINALITA’ SOCIALI
La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all’art.10, primo comma, lettera a, del decreto legislativo  4.12.1997 n° 460: assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza; svolgerà inoltre attività di istruzione, formazione, tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti con disabilità e/o svantaggi sociali. La Fondazione intende raggiungere le finalità istituzionali di cui sopra guidata dal principio che ogni attività sarà volta al perseguimento dell’interesse generale della comunità, favorendo lo sviluppo e la promozione delle risorse umane sia individuali che collettive, l’integrazione sociale di individui in qualsiasi fascia di età, ma con particolare riferimento alla disabilità, avendo comunque cura del rapporto armonico con l’ambiente e la natura. Gli scopi istituzionali traggono la loro forza propositiva dalle basi conoscitive di un’antropologia evolutiva che concepisce l’uomo come essere fisico-fisiologico, come entità psichica e come identità spirituale, operando nello spirito della sperimentazione di metodologie innovative nel campo dello sviluppo infantile, dell’età evolutiva e della realizzazione dell’essere umano secondo i principi di autonomia, per una sua realizzazione personale, responsabilità e libertà biografica, quali condizioni che garantiscano la piena e più alta dignità d’espressione dello spirito umano.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, fatte salve le attività connesse e accessorie necessarie per raggiungere i fini sociali (nei limiti posti dalle leggi in materia di ONLUS) quali:
– partecipare al confronto scientifico e culturale in ambito pedagogico, educativo e dell’organizzazione sociale a qualsiasi livello, promuovendo iniziative di studio e confronto con gli organismi istituzionali e con i rappresentanti delle diverse posizioni della scienza e della cultura;
– coltivare l’arte della relazione promuovendo il dialogo sulle diverse metodologie, lo scambio culturale e il confronto interdisciplinare;
– attuare, sostenere e promuove iniziative culturali, educative e sociali che abbiano come priorità gli aspetti della cura della natura e dell’ambiente, del benessere, della dignità e della realizzazione del singolo uomo – come costituente sano della comunità – e della comunità’ e generatrice della salute del singolo;
– esercitare attività produttive e commerciali di prodotti ed ausili didattici e terapeutici correlate alle attività educative, terapeutiche e sociosanitarie al raggiungimento degli scopi sociali della Fondazione;
– promuovere e/o collaborare con enti e associazioni aventi scopo analogo, affine e comunque connesso a quello della Fondazione

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE
Per la realizzazione degli scopi sociali la Fondazione svolgerà attività di cui all’articolo precedente , sia direttamente sia indirettamente, anche tramite soggetti terzi o utilizzando quali strumenti operativi le Società e le istituzioni in cui partecipa e per i quali può prestare garanzia, altresì ricercando, promuovendo e sviluppando integrazioni progettuali e di tipo cooperativo con ulteriori enti pubblici o privati, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell’imprenditoria, nazionali ed internazionali. La Fondazione potrà tra l’altro:
– collaborare con Istituzioni pubbliche e private, con i Ministeri: della Salute, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche sociali; con gli organismi regionali e comunali, con le Aziende Socio Sanitarie Locali e altre istituzioni dell’area educativa, sociale, socio assistenziale e sanitaria;
– svolgere le proprie attività sia in proprio che in collaborazione con enti pubblici e privati, mediante la stipula di convenzioni, contratti ed ogni altra modalità; pertanto potrà stabilire rapporti con enti governativi e legislativi internazionali, nazionali e regionali, con enti locali e realtà pubbliche e private operanti nell’insegnamento, nell’educazione, nel disagio e in ogni altro settore connesso con le sue attività;
– partecipare allo sviluppo di organizzazioni d’impresa etiche, che guardino all’idealità di un’economia fraterna, fondata sul valore del dialogo, sulla salute sociale, sulla compartecipazione umana più globale, sulla cura di un rapporto sano con l’ambiente e sull’interazione viva con la comunità locale nel suo insieme;
– acquistare, realizzare, gestire, affittare, acquisire a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature, terreni, materiali necessari o favorenti l’espletamento della propria attività;
– prevedere forme di sostegno economico, borse di studio e altre forme di sostegno per la ricerca e le attività connesse con gli intenti sociali della Fondazione. Con apposito regolamento saranno fissati i criteri e le modalità di concessione delle borse di studio;
– stipulare atti o contratti, anche per finanziare le operazioni deliberate, tra cui, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di proprietà o in diritto di superficie, di immobili, alla stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
– compiere operazioni bancarie, finanziarie, immobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
– stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
– favorire anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti, consorzi o altre forme associative pubbliche o private che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare – alla Fondazione stessa – il raggiungimento dei suoi fini; anche con al raccolta di donazioni finalizzate a progetti specifici;
– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentaria, diretta o indiretta al proseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipare società del medesimo tipo;
– promuovere intese con altri enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione.

ARTICOLO 5– PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è formato:
a) dalla dotazione iniziale conferita all’atto della costituzione;
b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
c) dai redditi e dalle somme a qualsiasi titolo destinati, per delibera del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.

ARTICOLO 6 – RISORSE ECONOMICHE
Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi del proprio patrimonio non destinati all’incremento dello stesso;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall’Ente, salvo la limitazione di cui all’articolo precedente, lettera b);
c) da sovvenzioni vincolate alla esecuzione degli specifici scopi e progetti benefici di cui alle attività istituzionali.
d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali, connesse ed accessorie.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse. Per le attività commerciali dell’Ente sarà tenuta apposita contabilità separata.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) L’Assemblea dei Sostenitori;
e) il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 a 7 membri con durata di cinque anni. Durante il suo mandato il Consiglio di Amministrazione può cooptare nuovi membri fino al raggiungimento del numero massimo statutario. Qualora uno dei suoi membri venisse a cessare per dimissioni, scioglimento della cooperativa che rappresenta, o per altri motivi, il Consiglio, dopo aver deliberato l’accettazione delle dimissioni, nomina altro membro scelto fra una rosa di tre nomi indicata dal consigliere dimissionario o uscente; in mancanza di tale rosa o in caso di indisponibilità delle persone indicate, il Consiglio coopterà con maggioranza qualificata, ovvero pari ai 2/3 dei suoi componenti, il nuovo consigliere tra i nomi indicati dai consiglieri restanti. Al termine del mandato i consiglieri uscenti eleggono con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Il compenso annuo sotto forma di indennità di carica, qualora sia istituito, non potrà in ogni caso essere superiore al compenso massimo indicato dall’art. 10 punto 6 lettera c) del decreto le.vo n. 460/97 ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE ALLA COSTITUZIONE
Al momento della costituzione della Fondazione, il Consiglio d’Amministrazione è composto da sei membri, ovvero: dal legale rappresentante o persona da lui delegata della coop sociale Filo Continuo, dal legale rappresentante o persona da lui delegata della coop Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogico, dai soci fondatori Freddo Stefano, Rossignoli Flavia, Patscheider Irene e Zeno Zencovich Alessandro.

ARTICOLO 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera validamente con Il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In sede di Consiglio, un Consigliere può farsi rappresentare da un altro Consigliere mediante una delega scritta. Il consigliere avere una sola delega. In caso d deliberazioni in materia di modifiche statutarie, di cooptazione di un nuovo consigliere o di elezione di nuovo Consiglio per scadenza del mandato, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il CdA. Il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina le varie attività della Fondazione e determina criteri e modalità di investimento del patrimonio e di erogazione delle rendite. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Presidente, purché in ambito della regione Veneto, almeno due volte l’anno. Una volta per approvare il bilancio preventivo e la seconda per approvare il bilancio consuntivo. In seduta straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede o altrove, purché nella Regione Veneto, a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo di fax o mail con ricevuta di risposta, almeno tre giorni prima dell’adunanza. Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio può essere convocato, anche a mezzo telefono, almeno un giorno prima.

ARTICOLO 11– PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure, in esecuzione delle delibere del Consiglio, su singole questioni o affari. E’ nominato dal Consiglio d’Amministrazione, scelto al suo interno con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e dura in carica cinque anni. Il consiglio d’amministrazione nomina anche il vice- presidente che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nei casi di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, al quale tali provvedimenti saranno sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui sono stati adottati.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI
L’Assemblea dei Sostenitori è costituita da coloro che, anche come persone giuridiche, utilizzano con continuità i servizi o le attività offerte dalla Fondazione. Possono essere nominati Sostenitori dal Consiglio di Amministrazione coloro che, anche come persone giuridiche, versano sovvenzioni liberali anche vincolate a specifici progetti, e giudicate di importo rilevante dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati Sostenitori dal Consiglio di Amministrazione coloro che forniscono alla Fondazione un significativo contributo di lavoro volontario continuativo o attività di consulenza professionale continuativa a titolo gratuito. La qualifica di Sostenitore viene conferita o riconfermata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dell’Assemblea dei Soci Sostenitori. L’Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente o da un suo delegato e si riunisce almeno una volta l’anno nella sede della Fondazione, o in altra sede scelta dal Presidente, con il compito di fornire indicazioni al Consiglio di Amministrazione sulle strategie operative complessive per attuare gli scopi sociali e nominare il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 13– RESIVORI CONTABILI
Il Revisore contabile o Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall’Assemblea dei Sostenitori e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato o revocato anche anticipatamente rispetto la durata dell’Assemblea dei sostenitori. E’ composto da membri in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. L’Assemblea dei Sostenitori può nominare, anche tra i suoi componenti, un singolo Revisore oppure un Collegio fino ad un massimo di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, designato sempre dalla Assemblea dei Sostenitori.
Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione della Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alle ONLUS. A tal fine il Revisore o il Collegio deve redigere ogni anno una relazione relativa al bilancio consuntivo.

ARTICOLO 14-ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo nonché il bilancio e il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 di aprile dell’esercizio successivo a quella di chiusura. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, tranne che la destinazione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ARTICOLO 15 – ESTINZIONE
In casi di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o, comunque, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’articolo 4, il patrimonio dell’Ente che residua dalla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, legge del 23 Dicembre 1996 n° 662.

ARTICOLO 16 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche e del D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus.

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